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D.Lvo 07/03/2008 n. 51

a) entro i primi trenta giorni di ogni anno, un piano di lavoro pro grammatico da approvarsi da parte del Consiglio direttivo;

b) entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione annuale dell'attività svolta. 5-sexies. La partecipazione al Comitato per l'espletamento di attività non riconducibili a quelle di cui all'articolo 26, comma 1, non deve comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Ai componenti del Comitato e dei gruppi di lavoro di cui al comma 5quater non spetta alcun emolumento, compenso, nè rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.»

g) i commi 6 e 7 sono abrogati.

6. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) la legge 1° giugno 2002 n. 120, di ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997.».

7. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216, il primo periodo è sostituito dal seguente: «3. Per gli impianti nuovi entranti il Comitato predispone l'assegnazione delle quote di emissione entro sessanta giorni dall'avvio dell'impianto o dell'esercizio commerciale per gli impianti del settore termoelettrico.».

8. All'articolo 14 del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «E' istituito e conservato senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato presso la Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «E' istituito e gestito senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, presso l'Agenzia per la protezione dell'ambiente ed i servizi tecnici, di seguito APAT»;

b) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nel Registro è annotato il valore complessivo delle emissioni contenuto nella dichiarazione annuale di ciascun impianto di cui all'articolo 15 comma 5.»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'APAT svolge le funzioni di amministratore del registro di cui all'art. 8 del regolamento (CE) n. 2216/2004 sulla base delle disposizioni del Comitato, come stabilito all'articolo 8, comma 2, lettera l).»

d) il comma 6 è abrogato.

9. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216, dopo le parole: «C (2004)/130» sono aggiunte le seguenti: «e successive modificazioni ».

10. Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n.216, è inserito il seguente: «Art. 14-bis. (Istituzione del Sistema nazionale per la realizzazione dell'Inventario nazionale dei gas serra).

1. E' istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato il "Sistema nazionale per la realizzazione dell'Inventario Nazionale dei Gas Serra", conformemente a quanto stabilito all'articolo 4, paragrafo 4, della decisione 2004/280/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004, all'articolo 5.1 del Protocollo di Kyoto e dalla decisione 19/CMP.1 della Convenzione-quadro sui cambiamenti climatici.

2. L'APAT è responsabile della realizzazione, della gestione e dell'archiviazione dei dati dell'Inventario Nazionale dei gas serra della raccolta dei dati di base e della realizzazione di un programma di controllo e di garanzia della qualità.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è responsabile dell'approvazione dell'aggiornamento annuale dell'Inventario Nazionale dei gas serra nonchè della sua trasmissione agli organismi della Convenzione-quadro sui cambiamenti climatici e del Protocollo di Kyoto. 4 L'APAT predispone, aggiorna annualmente e trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un progetto per l'organizzazione del Sistema nazionale per la realizzazione dell'Inventario Nazionale dei gas serra, conformemente a quanto stabilito dalla decisione 19/CMP. 1 della Convenzione-quadro sui cambiamenti climatici.

5. Sulla base del progetto di cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approva l'organizzazione del Sistema nazionale, nonchè i successivi aggiornamenti.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. I soggetti pubblici interessati provvedono ad attuare le disposizioni del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. ».

11. All'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n 216, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il gestore di impianti in chiusura è tenuto a restituire quote secondo le modalità definite nell'ambito del PNA. L'amministratore del Registro procede al ritiro e alla cancellazione dal Registro delle quote di emissione restituite.».

12. All'articolo 16, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216, dopo le parole: «al Comitato» sono inserite le seguenti: «e all'APAT».

13. All'articolo 17 del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituto dal seguente: «2. Per l'espletamento delle procedure di accreditamento il Consiglio direttivo si avvale del supporto della Segreteria tecnica e dell'APAT, che provvede con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»;

b) il comma 3 è sostituto dal seguente: «3. E' istituito e gestito senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato presso il Comitato il registro dei verificatori accreditati.»;

c) il comma 5 è abrogato.

14. All'articolo 19 del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216, il comma 7 è abrogato.

15. All'articolo 20 del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono inoltre dovuti i costi di acquisto e di trasferimento sul Registro di una quantità di quote di emissione pari alle emissioni indebitamente rilasciate.»;

b) ai commi 4 e 5, dopo le parole: «un numero di quote di emissioni corrispondenti alle» sono inserite le seguenti: «quote di»;

c) al comma 7, le parole: «16, comma 5» sono sostituite dalle seguenti. «15, comma 5» e la parola: «assegnate» è sostituita dalla seguente «rilasciate»;

d) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'accertamento della violazione consegue in ogni caso l'obbligo per il gestore di restituire un numero di quote di emissioni corrispondenti alle quote di emissioni indebitamente assegnate.»;

e) al comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La sanzione è aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione. Sono inoltre dovuti i costi di acquisto e di trasferimento sul Registro di una quantità di quote di emissione pari alle emissioni prodotte.».

16. All'articolo 21 del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. I gestori degli impianti in stato di chiusura o in stato di sospensione comunicano al Comitato il sopraggiunto stato di chiusura o stato di sospensione entro dieci giorni dal verificarsi dello stesso.»;

b) il comma 4 è abrogato.

17. All'articolo 24 del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le decisioni concernenti l'assegnazione delle quote di emissioni, le informazioni sulle attività di progetto alle quali l'Italia partecipa o per le quali autorizza la partecipazione di entità private o pubbliche, nonchè le notifiche delle emissioni previste dall'autorizzazione all'emissione di gas ad effetto serra e che sono detenute dall'autorità competente vengono messe a disposizione del pubblico ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195, e dell'Allegato XVI al regolamento (CE) n. 2216/2004.».

18. All'articolo 26 del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «di cui agli articoli 4, 7 e 17» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 4, 7, 11, commi 2 e 3, 14 e 17»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le tariffe di cui al comma 1 devono coprire il costo effettivo dei servizi resi e tenere conto, altresì della complessità delle prestazioni richieste; le tariffe sono predeterminate e pubbliche e sono aggiornate, almeno ogni due anni, sulla base del criterio della copertura del costo effettivo del servizio.»;

c) al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quelle risultanti dalle tariffe per la gestione del Registro di cui all'articolo 14 che sono versate dai soggetti interessati direttamente all'APAT,».

19. All'Allegato C, punto 3, del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216, le parole: «dell'articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 13».

Art. 2 - Disposizioni finali.

1. Il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 26 è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. I crediti derivanti da attività di attuazione congiunta e da attività di meccanismo di sviluppo pulito dell'Italian Carbon Fund sono trasferiti, a titolo oneroso, ad un prezzo almeno pari ai costi di acquisizione, alle imprese che necessitano di quote per ottemperare agli obblighi di cui all'articolo 15, limitatamente al periodo 2005-2007. I relativi proventi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di versamento dei proventi di cui al comma 2. Nel caso in cui i crediti di cui al comma 2 non sono trasferiti alle imprese restano acquisiti allo Stato per essere utilizzati ai fini del raggiungimento dell'obbiettivo fissato per l'Italia nell'ambito del Protocollo di Kyoto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 2008 Napolitano Presidente del Consiglio dei Ministri: Prodi Ministro per le politiche europee: Bonino Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: Pecoraro Scanio Ministro degli affari esteri: D'Alema, Ministro della giustizia: Scotti, Ministro dell'economia e delle finanze: Padoa Schioppa, Ministro dello sviluppo economico: Bersani, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali: Lanzillotti Visto, il Guardasigilli: Scotti.

 

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